Camera Minorile di Cosenza

"Giuseppe Mazzotta"

Statuto

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

CAMERA MINORILE “GIUSEPPE  MAZZOTTA” DI COSENZA

Premesso che in data 19 marzo 2001 è stata costituita a Cosenza la Camera Penale Minorile Distrettuale di CATANZARO “Primo POLACCO – Francesco PERROTTA”, che in data 22.11.2002 (registrazione del 14.03.2003) la stessa è stata trasformata in Camera Minorile Distrettuale“Primo POLACCO – Francesco PERROTTA”, che, infine, in data 7 maggio 2003 è stata istituita la Sezione Distaccata di COSENZA, ritenuta la necessità di procedere alla costituzione presso il Tribunale Brutio di una Camera Minorile del tutto autonoma, e ciò in ragione delle specifiche esigenze del territorio e delle diverse istanze provenienti dall’ambiente forense volte ad una maggiore valorizzazione del ruolo e della figura dell’avvocato minorile in ambito locale;
tutto ciò premesso e ritenuto, in data 25 Ottobre 2007 in COSENZA
è costituita tra i sottoscritti avvocati:

1) VUONO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15.05.1957, residente in San Fili (CS) alla Via G. Amendola n° 1, Codice Fiscale VNUGPP57E15H224Z;
2) MUGLIA Luca, nato a Cosenza il 06.04.1968 ed ivi residente in Viale Cosmai n° 16, Codice Fiscale MGLLCU68D06D086G;
3) CONVERSO Brunella, nata a Cosenza il 12.11.1964 ed ivi residente al Corso Luigi Fera n° 86, Codice Fiscale CNVBNL64S52D086Y;
4) ALLEVATO Monica, nata Napoli il 14.08.1960 e residente a Cosenza al Viale della Repubblica n° 277, Codice Fiscale LLVMNC60M54F839Y;
5) PACILLO Antonio, nato a Cosenza il 03.09.1966 e residente in Castrolibero (CS) alla via Tullo Ostilio S.N.C., Codice Fiscale PCLNTN66P03D086D
6) ROMANO Rosa Maria, nata a San Giovanni in Fiore (CS), il 25.01.1965 ed ivi residente alla via Cavalcanti n° 4, Codice Fiscale RMNRMR65A65H919A;
I predetti rivestono la qualifica di Soci Fondatori; l’Associazione è intitolata alla memoria del penalista cosentino Giuseppe MAZZOTTA.

MODIFICHE- SCOPI – DURATA – INCOMPATIBILITÀ
Art. 1)  L’Associazione, denominata Camera Minorile “Giuseppe MAZZOTTA”, svolge attività senza finalità di lucro, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare, essa si propone di: a) promuovere lo studio e la formazione in diritto minorile e della famiglia, organizzando, all’uopo, incontri di studio con Istituzioni, Enti, pubblici e privati, che si occupano delle problematiche relative all’età evolutiva, favorendo lo sviluppo di una progettualità multidisciplinare; b) riqualificare la difesa di indagati e imputati minorenni, sia con riferimento ai difensori di fiducia che a quelli d’ufficio, favorendo una collaborazione costante con il Tribunale per i Minorenni e con tutte quelle istituzioni che nell’ambito di un intervento pluralistico di rete possano contribuire, unitamente alla difesa tecnica dei minori coinvolti in procedimenti penali, alla funzione educativa del procedimento minorile; c) promuovere la qualificazione della difesa nei procedimenti civili e penali minorili, sia presso il Tribunale Ordinario di Cosenza che presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, nonché riqualificare gli Uffici di Curatore e dì Tutore; d) monitorare le attività delle diverse AA.GG. in materia minorile e della famiglia; e) promuovere attività dì collaborazione con la Procura presso il Tribunale Ordinario di Cosenza onde favorire e garantire ai minori che risultano essere danneggiati e/o persone offese da reato nei procedimenti penali ordinari una effettiva assistenza tecnica, cosi ribadendo e tutelando le specificità proprie del minore; f) promuovere momenti formativi ed informativi, per i soci e non, sulle materie attinenti allo scopo dell’Associazione e di sua stretta pertinenza; g) istituire Centri di studio e ricerche sulle problematiche minorili, divulgandone i risultati attraverso qualsiasi mezzo da editare in proprio anche attraverso le tecniche di diffusione e comunicazione multimediale; h) promuovere momenti formativi e prepositivi in relazione alle problematiche connesse alla istituzione Famiglia, legale e di fatto, con riguardo anche alle situazioni nascenti da problemi di integrazione tra diverse etnie, differenti culture, costumi e religioni. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo statutario, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 2)  L’Associazione ha durata illimitata.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 3)  L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: -quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; -contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubblici e privati; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo dell’Associazione, sotto il controllo e la responsabilità del Tesoriere.
Art. 4)  L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo, su proposta del Tesoriere, deve tempestivamente predisporre il bilancio o rendiconto dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 5)  Gli  eventuali utili e gli avanzi di gestione dell’Associazione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
SOCI
Art. 6)  Diventano soci della Camera Minorile di COSENZA gli iscritti all’albo degli avvocati e/o dei praticanti avvocati che aderiscono all’Associazione condividendone i principi, gli obiettivi e le finalità. Pur essendo una Associazione forense, la Camera Minorile “Giuseppe MAZZOTTA” può prevedere e, per conseguenza, nominare “soci onorari” della medesima individuando personalità, anche esterne all’Avvocatura, che abbiano curato particolarmente lo studio del diritto minorile, che si siano distinti nella difesa dei Valori dei diritti dei fanciulli e della Famiglia e che aderiscono agli obiettivi dell’Associazione.
Art. 7)  La domanda di ammissione all’Associazione, compilata per iscritto deve essere accolta o respinta dal Comitato Direttivo che delibera a maggioranza, senza obbligo di motivazione soltanto nella ipotesi in cui !a domanda di ammissione venga accolta. La quota associativa che, annualmente, viene versata dai singoli soci è stabilita dall’Assemblea. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio o dei comitato. Le quote associative sono intrasferibili. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti all’associazione sono a titolo gratuito. I “soci onorari” sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
Art. 8)  La qualità di socio si perde per: -recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; -scioglimento dell’Associazione; -è causa di non ammissione o di esclusione l’aver tenuto comportamenti che contrastino con le finalità, i programmi ed il buon nome dell’Associazione.
Art. 9) L’esclusione viene assunta dai Comitato direttivo previa deliberazione dell’Assemblea; avverso l’esclusione o la non ammissione è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla delibera, al Comitato di Controllo il quale decide in via definitiva. I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ORGANI
Art. 10)  Sono organi dell’Associazione:  1. l’Assemblea dei soci; 2. il Presidente; 3. il Comitato Direttivo; 4. il Comitato di Controllo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ASSEMBLEA
Art. 11)  L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario, mediante comunicazione scritta spedita, anche attraverso mezzi elettronici e multimediali, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea può, anche, essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati e, in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati, presenti personalmente o per delega, da conferirsi esclusivamente ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega. L’Assemblea delibera validamente con le maggioranze previste dall’ari. 21 del codice civile. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
Art. 12)  Hanno diritto ad intervenire ai lavori all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci aderenti all’Associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annua.
Art. 13)  L’Assemblea presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori.
Art. 14)  L’Assemblea ordinaria delibera: la nomina del Comitato Direttivo e del Presidente di esso, del Comitato di Controllo; l’approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario; la relazione tecnico organizzativa del Comitato Direttivo; sugli indirizzi programmatici dell’associazione; sulle proposte avanzate al Comitato Direttivo da parte dei Soci e poste all’ordine del giorno; sulla determinazione delle quote sociali; e quant’ altro a lei demandato dalla legge o dallo Statuto. proposte di modifica allo statuto devono essere discusse ed approvate dall’Assemblea con le minoranze previste dalla legge. Gli esponenti il Comitato Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni per l’approvazione del bilancio nonché in tutte le altre deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 15)  L’associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea e composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da 5 soci indicati dall’assemblea. Il comitato Direttivo resta in carica due anni ed i componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un componente, il Comitato alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea utile. Il Comitato Direttivo può cooptare altri membri in qualità di esperti, i quali possono esprimersi con voto consultivo. Se richiesto, senza diritto di voto, possono partecipare ai lavori del Comitato Consultivo gli associati che abbiano ricoperto incarichi direttivi nell’ambito dell’ Associazione.
Art. 16)  II Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno tre volte all’anno anche al fine di deliberare in ordine al bilancio dell’esercizio sociale ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità della convocazione occorre che l’avviso per iscritto, contenente l’ordine del giorno spedito, anche mediante mezzi elettronici e multimediali, almeno sette giorni prima della data stabilita. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei componenti presenti. Nelle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto per la sua validità dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17)  II Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà dì delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri, articolare il Consiglio Direttivo: istituire, fra i soci, la Commissione degli avvocati civilisti e quella degli avvocati penalisti per una migliore organizzazione degli studi sul diritto minorile e sulle problematiche dell’età Evolutive. Riesamina e delibera sulle domande di ammissione degli iscritti all’albo degli avvocati e/o dei praticanti avvocati che intendono far parte della Camera Minorile di COSENZA e tiene il libro dei soci; presenta all’Assemblea generale dei soci la relazione tecnico organizzativa; può creare nel suo seno commissioni di studio o di rappresentanza per problemi specifici; fissa le norme per il funzionamento dell’Associazione; promuovendone e coordinandone le relative attività e autorizzandone le spese; provvede alla esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea; assegna le cariche (deleghe) ad ognuno dei suoi componenti; predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale sulle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; propone all’Assemblea la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere; emana il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; ratifica nella prima riunione successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
PRESIDENTE
Art. 18)  II Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea.
Art. 19)  II Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, se designato, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo; cura l’esecuzione dei deliberati di questi organi; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
VICEPRESIDENTE
Art. 20)  Il Vicepresidente è indicato dal Comitato Direttivo ed è eletto dall’Assemblea. Il Vicepresidente partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto e decade dalla carica unitamente al Presidente ed al Comitato Direttivo; sostituisce il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o legittimo impedimento.
SEGRETARIO
Art. 21)  Il Segretario è indicato dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti ed è eletto dall’Assemblea. Il Segretario: predispone la relazione tecnico organizzativa da sottoporre all’Assemblea da parte del Comitato Direttivo; unitamente al Presidente, assicura la funzionalità dell’attività quotidiana dell’Associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne; provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei libri dei verbali dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
TESORIERE
Art. 22) Il Tesoriere è indicato dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti ed è eletto dall’Assemblea. Il Tesoriere: predispone lo schema del progetto di bilancio o rendiconto dell’esercizio che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di aprile; provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dei registri contabili dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Comitato Direttivo;
Art. 23)  Spetta al Presidente in prima persona, quindi unitamente allo stesso, al Segretario ed al Tesoriere, curare i rapporti con la Magistratura, con gli Uffici, con i Servizi Sociali e con i Servizi Minorili del Ministero di Grazia e Giustizia, con gli Enti, pubblici e privati, con le Associazioni di volontariato e con le altre associazioni forensi;
COMITATO DI CONTROLLO
Art. 24)  II Comitato di controllo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci che non esercitano altre funzioni all’interno dell’Associazione. Il Comitato di controllo garantisce il rispetto dello Statuto, delle direttive e dei programmi espressi dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo ed esercita le funzioni previste all’articolo precedente. Alla sua determinazione inappellabile è devoluta qualsiasi controversia che possa insorgere per l’ interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci.
MODIFICHE
Art. 25)  II presente Statuto potrà essere portato in Assemblea per le modifiche ritenute necessarie su richiesta di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea stessa o di almeno la metà dei componenti Comitato Direttivo. Competente è l’Assemblea che delibera con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e da almeno la metà in seconda convocazione, che deliberi col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti
SCIOGLIMENTO
Art. 26)  L’associazione si scioglie per volontà dei soci. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvede alla nomina di 1 o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo che dovrà, obbligatoriamente, essere destinato a fini di utilità sociale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27)  Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 28)  La Camera Minorile “Giuseppe MAZZOTTA” ha sede presso lo studio legale del Presidente pro tempore.
Art. 29)  Il presente atto costitutivo, redatto in triplice originale, verrà registrato a cura del Presidente, eletto dall’Assemblea, presso l’Ufficio del Registro Atti Privati di Cosenza e sarà depositato presso la Presidenza del Tribunale Ordinario di COSENZA, la Procura della Repubblica presso  il Tribunale di COSENZA, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di COSENZA, nonché presso la Presidenza del Tribunale per i Minorenni di CATANZARO, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di CATANZARO, la Sezione Minori della Corte d’Appello di CATANZARO, la Procura Generale presso la Corte d’Appello di CATANZARO ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di CATANZARO,
Art. 30)  Il presente Statuto si compone di una premessa e di 30 articoli; esso è redatto su otto facciate di pagine dattiloscritte, numerate dalla pagina 1 alla pagina 8.
Cosenza, li 25.10.2007
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